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Lo Statuto dell'ISCOPLo Statuto dell'ISCOPLo Statuto dell'ISCOP

Statuto dell'ISCOP

Art. 1 - Denominazione e sede

Fin dal 1976 opera in Pesaro l’Associazione denominata Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino -ISCOP-, già Istituto pesarese per la storia del movimento di liberazione.

Dal 1984 l’Istituto è associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e all’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche.

Esso ha autonomia di gestione e di attività e collabora con l’Istituto nazionale e con quello regionale e con tutte le altre istituzioni sia nazionali sia internazionali che abbiano le stesse finalità. L’Istituto ha natura di associazione di diritto privato, ha propria personalità giuridica.

L’Istituto ha contribuito in forma determinante alla nascita della biblioteca-archivio  “Vittorio Bobbato” nella quale ha depositato i materiali archivistici e bibliografici in suo possesso. Contribuisce  agli indirizzi scientifici della stessa.

L’istituto è ente aggiornatore riconosciuto per la storia contemporanea e per questo può usufruire di personale comandato.

 

Art. 2 - Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha per obiettivo la promozione dello studio della contemporaneità in un’ottica storica. Riconosce tra i suoi valori essenziali e costitutivi la democrazia, il pluralismo, la multiculturalità, la pace, l’affermazione e la difesa dei diritti dei più deboli contro ogni forma di oppressione e totalitarismo. Data la storia del nostro paese l’Istituto ritiene irrinunciabile la sua matrice antifascista quale modello di impegno e coinvolgimento nella cosa pubblica e nella partecipazione alla difesa dei diritti.

 

Sono pertanto suoi scopi:

 

a)    Ricercare, raccogliere, conservare e mettere a disposizione del pubblico la documentazione in proprio possesso;

b)    Editare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, sia in formato cartaceo che multimediale;

c)    Organizzare convegni, mostre, incontri, manifestazioni ed ogni altra attività in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;

d)    Elaborare metodologie didattiche efficaci anche tramite corsi di formazione-aggiornamento, laboratori e concorsi, supporto alle scuole e ai privati;

e)    Organizzare attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;

f)    Produrre strumenti audiovisivi e multimediali, promuovere la navigazione in internet per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico;

g)    Organizzare viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale per approfondire le tematiche relative alla storia contemporanea;

h)    Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche;

i)     Promuovere la conoscenza della storia contemporanea attraverso proiezioni di film e corsi  cinematografici;

j)     Ricercare e conservare fondi fotografici, promuovere esposizioni e corsi inerenti la fotografia anche conto terzi;

k)    Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

l)     incrementare il proprio patrimonio di testi e volumi dedicati all’età contemporanea.

 

Particolare attenzione è riposta alla storia d’Europa, favorendo collaborazioni e interscambi con altri istituti europei che condividano le stesse finalità, e alla divulgazione delle ricerche effettuate fra le giovani generazioni.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci nei campi indicati, raccogliendo fondi con le modalità che la stessa intenderà avviare.

 

Art. 3 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni che condividendo le finalità dell’Istituto, ne facciano richiesta.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

 

Art. 4 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

 

Art. 5 - Decadenza dei soci

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

-      dimissione volontaria;

-      morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

-      manifesto comportamento contrario ai principi elencati nell’art. 2.

 

Art. 6 - Organi

Gli organi sociali sono:

-      l’assemblea generale dei soci;

-      il consiglio direttivo;

-      il presidente;

-      il direttore;

-      il collegio dei Sindaci.

 

Art. 7 - Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria ogni qual volta ne facciano richiesta scritta un terzo dei soci o la maggioranza del Consiglio direttivo. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione diretta agli associati.

 

Art. 8 - Compiti dell’assemblea

L’assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, previa approvazione dello stesso da parte del collegio dei Sindaci; delibera in merito ai programmi di attività ed elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Sindaci che rimangono in carica tre anni.

 

Art. 9 - Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

 

Art. 10 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

 

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di quindici, eletti dall’assemblea tra i soci dell’Istituto, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere che per due volte consecutive risulti assente dalle sedute del Consiglio Direttivo, senza gravi e/o giustificati motivi, verrà considerato decaduto dalla carica.

 

Art. 12 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 13 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri.

La convocazione del consiglio direttivo avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione diretta ai componenti.

 

 

Art. 14 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a)    deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)    nominare, tra i suoi membri, il Presidente un Vice-Presidente, e l’amministratore che durano in carica tre anni rinnovabili;

c)    nominare il Direttore responsabile dell’attività dell’Istituto ed un eventuale Vice-Direttore, che durano in carica tre anni rinnovabili;

d)    deliberare in merito alle attività proposte dal direttore, dai propri componenti e dai soci;

e)    predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei soci;

f)    approvare la relazione annuale predisposta dal direttore in accordo con il Presidente, sulle attività svolte dall’Istituto da sottoporre all’Assemblea dei soci;

g)    predisporre ed aggiornare il regolamento interno.

h)    stabilire la quota associativa annuale.

 

Art. 15 - Il Presidente

Il presidente:

a)    presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;

b)    rappresenta a tutti gli effetti e quindi anche legalmente l’Istituto.

In caso di assenza le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

 

 

Art. 16 - Il Direttore

Il direttore, nell’ambito delle sue competenze, predispone il piano annuale delle iniziative culturali, didattiche e scientifiche dell’Istituto. Il direttore dirige e coordina l’attività dell’istituto ed adotta i provvedimenti necessari per assicurare l’attuazione degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Consiglio direttivo.

Il direttore prende parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 17 -  Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci

La gestione dell’Istituto è controllata dal collegio dei Sindaci costituito da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei Sindaci verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla la regolarità delle operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, i Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

 

Art.19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a)    dai beni posseduti;

b)    da sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici e privati, nazionali o esteri;

c)    da quote associative e contributi degli aderenti;

d)    da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

e)    dai proventi di occasionali manifestazioni, pubblicazioni e attività organizzate dalla associazione;

f)    da rimborsi derivanti da convenzioni;

g)    dalle raccolte dei fondi;

h)    da ogni altro tipo di entrata derivante da attività istituzionali o ad esse connesse.

 

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegua le medesime finalità, con la clausola che il patrimonio rimanga accessibile al pubblico con le finalità indicate all’art.2 del presente statuto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

La presente modifica dello Statuto è stata deliberata dall’assemblea generale straordinaria  in data 14 aprile 2010 così come verbalizzato.

 

 

Pesaro, 14 aprile 2010